Napoli, le 'domeniche ecologiche' tra aprile, maggio e giugno 2019
Dal 18/04/2019 al 09/06/2019
(Napoli)

Nelle giornate di domenica 28 aprile, domenica 12 maggio e domenica 9 giugno 2919, i cittadini potranno riscoprire il piacere di vivere la città senza auto e senza moto con le Domeniche Ecologiche.

Per queste giornate  è previsto il blocco della circolazione dei veicoli dalle 9,30 alle 13.00  limitatamente alla parte del territorio comunale indicata nella delibera n. 292 del 2015 (vedi apposita pagina web).

“Le Domeniche ecologiche oltre a rappresentare uno strumento utile per migliorare la qualità dell'aria ”- dichiara l'Assessore all'Ambiente   Del Giudice - “ sono un'occasione per vivere una giornata ecologica in città riappropriandosi  degli spazi urbani. In queste occasioni sarà potenziato il servizio del trasporto su gomma dell'ANM e attivato il servizio Taxi collettivo”.

Per aggiornamenti: http://www.comune.napoli.it/domeniche-ecologiche-2019

In deroga al suddetto divieto potranno circolare:

a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.A. adibiti al trasporto disabili; 
b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;
c) i veicoli delle Forze dell'Ordine, del servizio autonomo Polizia locale del Comune di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
d) i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
e) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva , nonché fotografi professionisti;
f) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l’indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l’attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l’indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
g) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
h) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
i) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;
j) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale “CC” e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla “CC” di colore rosso;
k) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al servizio autonomo Polizia locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile.

Il servizio autonomo Polizia locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale della presente disposizione nel caso di forza maggiore, di interesse pubblico di scioperi nel settore del trasporto pubblico. Il servizio autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.